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Andrea Lomi, Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina legale della Asl 3 di Genova e presidente della Commissione medica locale per il rilascio delle patenti.
 
Chi ti dà la patente

Una circolare ministeriale diffusa lo scorso maggio rende alle persone con diabete molto più semplice l’iter per ottenere o rinnovare la patente.



Richiedere o rinnovare la patente è stato per lungo tempo un incubo per le persone con diabete che non potevano limitarsi a effettuare la normale ‘visita’ presso le Asl o presso i medici ‘autorizzati al rilascio’ messi a disposizione, a pagamento, da Automobil Club, autoscuole o agenzie di pratiche auto. «Durante questa visita infatti il richiedente deve compilare una ‘dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico’, nella quale sottoscrive, sotto la propria responsabilità civile, penale e amministrativa se soffre di alcune patologie. Nell’elenco è compreso il diabete», spiega Andrea Lomi, responsabile dell’Unità Operativa di Medicina legale della Asl 3 genovese. «E fino a un recente passato le persone con diabete venivano, tutte e sempre, valutate dalle Commissioni mediche locali».

Diabetologo monocratico. Negli scorsi anni alcune Regioni, in applicazione delle leggi n. 285/92 e n. 472/99 e interpretando due circolari applicative del Ministero dei Trasporti prima e del Ministero della Sanità dopo, avevano emanato delle Linee guida che consentivano alle Asl di delegare i casi più semplici a Commissioni monocratiche (composte da una sola persona). La persona con diabete veniva visitata da una Commissione composta da un solo diabetologo (a seconda delle Regioni doveva essere, poteva essere o non doveva mai essere il Diabetologo curante). Tutto bene? Solo sulla carta. Non era infatti chiarissima la valenza di questo certificato e non tutte le Asl lo riconoscevano come sostitutivo del verdetto della Commissione medica locale.

Il nuovo iter. Su pressione delle Associazioni e dei Diabetologi presso il Ministero della Salute – e precisamente la Direzione generale della Prevenzione sanitaria – è stato formato un Gruppo tecnico composto da esperti del Ministero della Salute, dal Ministero dei Trasporti e da esperti designati dalla Associazione Medici Diabetologi e dalla Società Italiana di Diabetologia. Questo comitato ha elaborato delle Linee guida rese note a tutte le Asl con una circolare datata 4 maggio 2006. La circolare ha forza di legge, è valida in tutte le Regioni e deve essere applicata da tutte le Asl.
L’iter previsto dalla Circolare per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è molto agile.
La persona con diabete tipo 1 o 2 che vuole conseguire o rinnovare le patenti prima elencate si deve rivolgere a un medico specialista in Diabetologia e malattie del ricambio. La dichiarazione può essere rilasciata anche da un Pediatra se titolare di una specializzazione in diabetologia, o se da almeno dieci anni opera in una struttura diabetologica o endocrinologica. «In linea generale una certificazione fatta da un pediatra su carta intestata di un Centro di Diabetologia pediatrica viene comunque accettata», nota Andrea Lomi. Ovviamente la cosa migliore è rivolgersi al proprio diabetologo (pediatra o dell’adulto) per non dover produrre (ed eventualmente fare appositamente) tutta la documentazione clinica del caso.
Il Diabetologo rilascia un documento (su una modulistica suggerita dalle Linee guida) nel quale definisce in modo sintetico la condizione del paziente con particolare riferimento alle sue capacità di guidare. «Le Linee guida specificano molto chiaramente che l’oggetto della valutazione non è il diabete in sé e nemmeno il modo in cui il paziente lo gestisce, e in fondo nemmeno le complicanze. I medici devono solo domandarsi se la persona che chiede la patente, una volta alla guida di un automezzo, potrebbe rappresentare un rischio per sé o per gli altri», spiega Alfonso La Loggia, responsabile dell’Unità Operativa di Diabetologia dell’età evolutiva della Asl di Caltanissetta.
Tenendo presente questo principio, il Diabetologo suggerisce se rilasciare o rinnovare la patente per l’intero periodo di validità, se prevedere una scadenza anticipata o se delegare la valutazione alla Commissione medica locale.
Nei primi due casi (rilascio o rinnovo per il pieno periodo di validità o con scadenza anticipata) il richiedente si recherà alla visita ‘normale’ (quella che fanno, per capirsi, le persone che non hanno il diabete) presso l’apposito ufficio della Asl (o dell’Aci) e otterrà la concessione o il rinnovo.

Patenti professionali. Quanto detto vale per le ‘normali’ patenti di guida, la A, la B e la BE e le relative sottocategorie. Resta invece valida la norma che prevede il ricorso diretto alla Commissione medica locale per i soggetti affetti da diabete che chiedono il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti ‘professionali’ C, D, CE, DE. In tal caso la Commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia, sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

Scadenza anticipata. Oltre a semplificare l’iter burocratico, affidando la decisione alla persona che meglio può valutare i termini del problema, la circolare del 4 maggio rende più omogenei i criteri di valutazione e chiarisce le motivazioni dell’eventuale scelta di una scadenza anticipata.
«La scadenza anticipata non è ‘uno scotto da pagare’ per il diabete in sé ma viene prevista quando la condizione rilevata nel paziente potrebbe modificarsi e la sua durata dipende dalla velocità con la quale questa modifica potrebbe avvenire», nota La Loggia che è componente della Commissione sul diabete presso il Ministero della Salute.

Criteri omogenei di valutazione. Anche per quel che riguarda i criteri di valutazione, le Linee guida sono piuttosto precise e anche realistiche. «Direi che la conquista principale, soprattutto per chi ha a cuore il principio di universalità delle leggi che dovrebbero essere applicate ovunque nello stesso modo», riprende La Loggia, «è il fatto che le Linee guida emanate lo scorso maggio prevedono dei criteri piuttosto precisi che possono e devono essere applicati. In secondo luogo, queste Linee guida riconoscono che per guidare non è necessario essere in perfetta salute. Il rischio potenziale si pone solo quando le conseguenze di una malattia sono tali da mettere in gioco la sicurezza di chi guida e degli altri».
Per fare un esempio, avere una emoglobina glicata pari all’8,9% e microalbuminuria, non è esattamente una condizione ottimale dal punto di vista metabolico, ma ai fini della sicurezza stradale non pone problemi (secondo le Linee guida questa condizione è associata infatti a un grado di rischio basso). Le Linee guida invitano alla prudenza solo nel caso in cui il diabete può avere delle conseguenze sulla sicurezza della circolazione: per esempio se la persona non è più in grado di accorgersi dei segni premonitori di una ipoglicemia, o se ha problemi seri alla vista o alla sensibilità degli arti. «Questo criterio di buon senso ispira con chiarezza le Linee guida che agevolano la valutazione dello specialista, senza lasciare troppo spazio all’interpretazione personale», sottolinea La Loggia.

Chi la applica e chi no. Diverse persone con il diabete alle prese con il rinnovo della patente nella seconda metà del 2006 affermano di aver ricevuto dalle loro Asl indicazioni contrastanti fra loro o diverse da quelle previste dalla circolare. «Qualche tempo fa a un mio conoscente un medico della Asl rispose: “Conosciamo la legge, ma qui da noi non la applichiamo”», ricorda Alfonso La Loggia; «ovviamente è una bestemmia giuridica. Né la singola Asl, né una Regione, che in questo caso non ha autonomia legislativa, possono esimersi dall’applicare alla lettera una circolare ministeriale». È possibile che in una materia che è stata oggetto di diversi interventi legislativi, qualche Asl abbia atteso più del dovuto nel tradurre le Linee guida in prassi e modulistica ad hoc (a proposito, il testo della circolare insieme alle Linee guida e alla modulistica prevista possono essere scaricate dall’apposita pagina del sito www.modusonline.it). «Ma ormai sono passati diversi mesi e il 2007 non può che essere l’anno della definitiva e omogenea applicazione di questo nuovo iter semplificato, efficace e di buon senso», conclude La Loggia.

tratto dal sito www.dm1.it