Indennità di frequenza
Requisiti
L'indennità di frequenza, istituita dalla legge 11.10.1990 n. 289, spetta, ai sensi dell'art. 1, ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute dalle Commissioni mediche locali "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", oltre che ai minori ipoacusici, "per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione", ed anche, ai sensi del 3° comma dello stesso art. 1, "ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna ...". Anche in questa seconda ipotesi è comunque necessario il requisito della frequenza continua o anche periodica nonché quello, previsto dal comma 1, delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
È richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico e che siano cittadini italiani residenti in Italia (art. 1 della
Legge n. 508/88)
Hanno diritto all'assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l'applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.
La spettanza o meno della prestazione viene determinata in base alla valutazione della Commissione medica locale. In caso di decisione negativa della Commissione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro entro il termine di 6 mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede ammnistrativa. Poiché tale termine è previsto a pena di decadenza, in caso di suo inutile decorso non sarà più possibile agire in giudizio. Il Tribunale decide, generalmente, in base ad una consulenza tecnica d'ufficio effettuata da un medico nominato dal Giudice. La sentenza è appellabile, da parte del soccombente, davanti alla sezione lavoro della Corte d'Appello. Per la procedura giurisdizionale è necessaria l'assistenza di un avvocato
Stato di bisogno economico e limiti di reddito
Lo stato di bisogno economico, previsto come condizione per il diritto all'indennità mensile di frequenza, è valutato, a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 289 in esame, considerando il limite di reddito fissato per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali. Al pari di quest'ultimo, quindi, anche l'indennità mensile di frequenza è soggetta alla perequazione automatica.
Si applica quindi, a norma dell'art. 12, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS, relativo all'anno in cui l'assegno dev'essere corrisposto e si confronta tale limite con i redditi percepiti dall'invalido nell'anno precedente. Il limite di reddito stabilito per l'anno 2008 è di € 4.238,26.
Misura della provvidenza economica
La misura mensile dell'indennità di frequenza è pari a quella dell'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali.
Tale indennità veniva rivalutata in base all'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Questo criterio è stato modificato dall'art. 54, comma 12, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
L`importo dell`indennità di frequenza per l'anno 2008 è pari a €246,73.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13985 del 28.6.2008, ha stabilito che “L'indennità di frequenza in favore di minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, spetta per tredici mensilità e la tredicesima dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore”.
Revoca dell'indennità
La legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
Handicap e diabete
Considerazioni generali
Il diabete mellito è tra le patologie considerate invalidanti. In tal senso è possibile accedere a tutte le agevolazioni, rapportate al grado di invalidità, previste dalle leggi attuali.
Le ragioni che possono condurre alla presentazione della domanda di invalidità civile e di riconoscimento dell'handicap per il soggetto diabetico sono:
- Diritto all’inserimento nelle liste per la collocazione obbligatoria
- Elevazione nei limiti di età nei concorsi pubblici
- Diritto ad ottenere mansioni compatibili con l’infermità invalidante
- Maggiori garanzie per la conservazione del posto
- Eventuale diritto ad alcune forme di sovvenzionamento
Altri diritti sono sanciti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 come:
- Diritto per i parenti a particolari agevolazioni per permettere l'assistenza al paziente
- Precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro
La successiva Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale N.128 del 11-7-2003, a seguito di richieste di chiarimenti in materia della citata legge 104/92, art. 33, fornisce le istruzioni relative ai vari argomenti di interesse.
Infine, se il diabete mellito deriva da ferite o altre menomazioni riportate nel corso di un conflitto e si ritiene di dover richiedere la pensione di guerra, si deve far riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Contro tali scelte possono concorrere le seguenti motivazioni:
- La persona con il diabete, se ben controllato, non è un invalido
- L'invalidità, se da un lato può facilitare l'accesso preferenziale a certi posti di lavoro, dall'altro può rappresentare un ostacolo all'assunzione o a determinate carriere
- La maggior parte delle associazioni sul diabete da anni lottano contro una visione del diabete come malattia invalidante (vedi ultime conquiste sulla patente di guida).
- Psicologicamente e socialmente il diabetico viene posto nel ruolo di "assistito" dallo Stato
Diabete e invalidità
Le prime leggi che affrontano il problema dell'invalidità nei cittadini affetti da diabete mellito sono la legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282 del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invalidità da un massimo del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravità). Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete (perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto, definisce con maggior precisione:
"APPARATO ENDOCRINO
Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)
Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.
Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).
Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto".
La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invalidità:
| Codice | Fascia | min | max | Fisso |
| 9309 | Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) | 41 | 50 | - |
| 9310 | Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III) | 51 | 60 | - |
| 9311 | Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV) | 91 | 100 | - |
Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione piuttosto generica, è lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali, ingenerando disparità di trattamento tra una commissione e l'altra.
Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (G.U. n. 22 dicembre 1994, n. 298) riguarda infine il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".
Provvidenze economiche
- I cittadini con età compresa tra 18 e 65 anni e con invalidità pari al 100% possono aver diritto a pensione di inabilità.
- Assegno ordinario di invalidità: spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro
- Pensione per invalidità civile: è una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo
- Ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni è prevista la corresponsione di un'indennità di frequenza.
- L'indennità di accompagnamento è corrisposta in caso di totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, l'impossibilità di deambulare, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita
Ricorsi
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal primo gennaio 2005 non è più ammesso il ricorso amministrativo.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
Tutela giudiziaria
Il 1 Marzo 2006 è stata promulgata la Legge n.67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, il danneggiato può ricorrere al giudice che, se accoglie il ricorso, può provvedere al risarcimento del danno e ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl.
A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.